DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 239: PDF Stampa E-mail


Attuazione della direttiva 2009/111/CE che modifica le direttive 
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda 
gli enti creditizicollegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di
vigilanza e la gestione delle crisi. (11G0003) 
(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011) – In vigore 
dal 13 gennaio 2011.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi
propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle
crisi;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'allegato B;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al testo unico bancario
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole «e
nell'articolo 107» sono soppresse;
b) all'articolo 53, comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: «d) adottare per le materie indicate al comma 1, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o
della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o
altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
di pagare interessi.»;
c) all'articolo 67, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1
possono riguardare anche la restrizione delle attivita' o della
struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare
determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del
patrimonio nonche', con riferimento a strumenti finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi.»;
d) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi). -
1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati comunitari
la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorita' competenti,
definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi
di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita'.
In tale ambito, la Banca d'Italia puo' concordare specifiche
ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca
d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro
Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca
italiana;
b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali
controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai
soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza
consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente
lesiva della liquidita' e della stabilita' del sistema finanziario
italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo
bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche in altri Stati
comunitari, le competenti autorita' monetarie.
1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della
vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi
rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.
1-quinquies. Le autorita' creditizie, nei casi di crisi o di
tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei
propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri
Stati comunitari interessati.».
Art. 2
Modifiche al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati comunitari
la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorita' competenti,
definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi
di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita'.
In tale ambito, la Banca d'Italia puo' concordare specifiche
ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.»;
b) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia puo' emanare, a fini di stabilita',
disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie
disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e adottare, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi
concernenti i servizi, le attivita', le operazioni e la struttura
territoriale, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi
del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento
di interessi.».
Art. 3
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allo
svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2010

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana –
Consultazione gratuita on-line.
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta
 
 


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